Il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Dlgs. 10 settembre 2003 n. 276 e viene definito come il contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo quelle che sono le esigenze individuate dal contratti collettivi, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Le categorie dei lavoratori rientranti in questa tipologia contrattuale sono sancite dal Regio Decreto 06 dicembre 1923 n. 2657 e successivamente la L. 99/2019 ha stabilito i requisiti di età anagrafica dei lavoratori nonché la massima durata delle prestazioni per ciascun lavoratore rivolte al medesimo datore di lavoro con eccezione di alcuni settori, quali il turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato sia indeterminato e sia con obbligo di disponibilità che senza. A prescindere dal fatto che il lavoratore si obblighi o meno a rispondere alla chiamata, il legislatore disciplina il lavoro intermittente come un rapporto di lavoro subordinato. Ciò emerge da una serie di elementi: nei periodi di lavoro, il lavoratore intermittente presta la sua attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro ed è riconosciuto il trattamento economico e normativo dei lavoratori subordinati, anche se riproporzionato al lavoro effettivamente svolto. Di fatto per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità se concordata fra le parti in forma scritta in sede di stipula del contratto.
Si rammenta che l’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. Il rifiuto di rispondere alla chiamata da parte del lavoratore che si sia obbligato contrattualmente a rispondervi può comportare la risoluzione del contratto stesso, la restituzione della quota dell’indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché il pagamento di un risarcimento del danno nella misura fissata dai CCNL, o in mancanza, dal contratto individuale di lavoro.
Per quanto riguarda le modalità di attivazione del contratto di lavoro intermittente, dopo la comunicazione telematica di assunzione al portale del centro impiego territorialmente competente, Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente in via telematica ogni chiamata del lavoratore, secondo le modalità definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla successiva circolare 27 giugno 2013 n.27 (servizio informativo, mail alla casella di posta certificata, tramite l’App Lavoro Intermittente, via SMS).
Elisa Maria Villa
Consulente del Lavoro