In questi ultimi anni segnati da continue modifiche e novità nell’ambito della normativa sui contratti di lavoro, l’apprendistato professionalizzante è da considerarsi un’opportunità sia per le aziende in termini di limitazione dei costi del personale sia per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti che possono entrare nel mercato del lavoro e crescere con una formazione costante e specifica.
Premesso che la durata dell’apprendistato è pari a un massimo di 36 mesi (salvo per le professioni artigiane per le quali la formazione può estendersi fino a 5 anni) e varia in base al contratto collettivo nazionale applicato, al livello da conseguire nonché al livello di istruzione acquisito, vediamo di seguito quali sono i vantaggi per il datore di lavoro e per l’apprendista.
In primis, la contrattazione collettiva prevede l’applicazione di un inquadramento di uno o due livelli inferiori rispetto al livello finale con conseguente risparmio economico per il datore di lavoro.
Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale a carico azienda, all’apprendistato si applica un regime agevolato che prevede un’aliquota contributiva pari al 10%. Per le aziende fino a nove addetti è prevista una ulteriore riduzione: per i primi 12 mesi si applica un’aliquota pari all’1,50%, dal 13° al 24° mese al 3% e oltre il 24° mese al 10%.
In entrambi i casi devono aggiungersi i contributi pari all’1,31% per il finanziamento della NASPI e allo 0,30% per i fondi interprofessionali.
Inoltre, in caso di conferma dell’apprendista al termine del periodo di formazione spettano ulteriori 12 mesi di agevolazione contributiva con un’aliquota a carico azienda pari all’11,61%.
Ulteriore beneficio è l’esclusione dell’apprendista, in linea generale, dal computo dei limiti numerici di legge e di contratto in merito all’applicazione di specifiche normative o istituti.
Infine, le spese sostenute per gli apprendisti non rientrano nella base imponibile ai fini del calcolo dell’IRAP.
I vantaggi non sono solo per il datore di lavoro, ma anche per l’apprendista che con questo tipo di contratto ha la possibilità di formarsi professionalmente e contemporaneamente percepire una retribuzione e godere delle tutele minime previste per i lavoratori a tempo indeterminato (salvo specifica disciplina del CCNL di riferimento).
In particolare, ha il diritto e il dovere di partecipare alla formazione di base e trasversale e alla formazione professionalizzante secondo quanto disposto dal PFI (piano formativo individuale).
Mentre la prima tipologia di formazione (120 ore nel triennio), fornita generalmente da un’agenzia formativa accreditata, è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e generali indipendentemente dal settore di attività, la seconda (di durata variabile in base al CCNL di riferimento) è svolta direttamente in azienda oppure tramite corsi esterni secondo gli obiettivi e le competenze professionali specifiche inserite nel PFI.
Claudia Garretta
Consulente del Lavoro