Superbonus: dalle caldaie alla detrazione in 10 anni, cosa cambia

Le principali modifiche approvate alla legge di conversione del decreto, che ha terminato l’iter in commissione Finanze e passa ora all’esame dell’Aula di Montecitorio, e su cui il governo ha posto la questione di fiducia.

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Redazione

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Nuova infornata di novità sul Superbonus 110% introdotte nel corso dell’iter del decreto a Montecitorio. Bonus villette al 110% fino al 30 settembre, detrazione in dieci quote annuali in dichiarazione dei redditi anche per i privati, possibilità per le banche di convertire i crediti d’imposta edilizi in BTP a dieci anni, proroga al 30 novembre con remissione in bonis e sanzioni da 250 euro per le comunicazioni al Fisco oltre il 31 marzo delle cessioni a favore di banche e istituti finanziari, nuovo veicolo finanziario per acquistare e rivendere i crediti incagliati tramite apposita piattaforma a cui parteciperanno grandi aziende pubbliche e private. Queste le principali modifiche in attesa dell’esame a Montecitorio, dove il governo ha posto la fiducia.

Sei mesi in più per le villette

Per gli edifici unifamiliari ci sarà un’estensione temporale: la detrazione massima spetterà ancora per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023. Resta però la condizione di base: i sei mesi in più rispetto all’attuale termine del 31 marzo varranno solo per chi, alla data del 30 settembre 2022, abbia già effettuato lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Stop sconto in fattura e cessioni

La data spartiacque resta il 17 febbraio: dall’entrata in vigore del decreto, le operazioni che hanno permesso di effettuare i lavori garatendo al Superbonus e agli bonus edilizi un successo clamoroso, sono vietate.

Eccezioni e deroghe

Nel corso dell’iter parlamentare del decreto si è deciso che ad essere esclusi dallo stop alle cessioni saranno innanzitutto i lavori agevolati con il bonus per le barriere architettoniche, così come quelli sugli immobili danneggiati dall’alluvione delle Marche e dai terremoti successivi al primo aprile del 2009, ovvero da quello dell’Aquila. Eccezione anche per Iacp, onlus e cooperative di abitazione. Lo stop non toccherà nemmeno i lavori di riqualificazione urbana.

Salve le cessioni 2022

Le spese dello scorso anno potranno essere ancora cedute anche oltre l’attuale scadenza del 31 marzo a fronte di una sanzione di 250 euro. Alla Camera è stata infatti riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato ancora concluso. Si applicherà la remissione in bonis valida fino al 30 novembre.

Infissi e caldaie

Si è deciso di intervenire anche sul fronte della cosiddetta edilizia libera: la nuova norma prevede che, nel caso in cui non ci sia stato ancora l’avvio dei lavori entro il 16 febbraio, sconto e cessione potranno rimanere nel caso in cui l’acconto di acquisto sia stato versato entro il 16 febbraio. In assenza di un acconto, l’esistenza di un accordo vincolante tra le parti “deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. La dichiarazione falsa implica la responsabilità penale.

Detrazione in 10 anni

Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2022, di optare per il riparto della detrazione in 10 quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Vale solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta precedente, quello 2022, non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.