Garanzia, questa sconosciuta. Sette regole per difendersi dagli acquisti sbagliati

La garanzia di conformità è obbligatoria per legge, copre tutti i prodotti e dura sempre due anni. Ed è il venditore, e non il servizio di assistenza, che deve occuparsi della riparazione o sostituzione del prodotto difettoso.

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Quante volte è capitato di acquistare un qualsiasi articolo – poco importa se sia un vestito o un elettrodomestico – e poi accorgersi che poco dopo non funziona. Un cellulare che non ne vuole sapere di accendersi o un abito con un difetto che non si era notato in un primo momento. O un televisore che si rompe dopo poche ore di vita.

È sicuramente capitato a tutti di acquistare un prodotto – dall’abbigliamento all’hi-tech, ai mobili – e scoprire poco dopo un difetto o un guasto. In questi casi viene spontaneo tornare al negozio che vi ha venduto l’articolo, scontrino alla mano, per chiedere la riparazione o la sostituzione. Il comportamento è più che corretto: la legge impone al rivenditore l’assistenza in caso di prodotti non idonei all’uso. Peccato che la maggior parte dei rivenditori si rifiuti di prendere in carico i problemi post-vendita e “rimbalzi” il cliente ai vari centri d’assistenza.

Una legge ignorata

A otto anni dall’entrata in vigore della legge sulla garanzia di conformità dei prodotti (decreto legislativo n. 24 del 2002, che ha recepito una direttiva europea) molti, troppi negozianti fanno finta di non conoscere i propri obblighi. E per la verità molti consumatori non conoscono i propri diritti.

Ecco le sette regole sulla garanzia obbligatoria da tenere ben presenti ad ogni acquisto:

  1. la garanzia vale per qualsiasi prodotto acquistato da un privato cittadino in un negozio, o anche per corrispondenza o su internet (la garanzia non è obbligatoria per aziende e titolari di partita Iva, cioè se all’acquisto viene emessa la fattura e non solo lo scontrino fiscale);
  2. la sua durata prevista per legge è di 2 anni. Il produttore o il venditore non possono stabilire durate inferiori ma solo superiori (è il caso della garanzia commerciale che il produttore può aggiungere a quella obbligatoria);
  3. copre tutti i difetti di conformità del prodotto, cioè tutti i casi in cui esso non è “idoneo all’uso” (es. guasto tecnico) o non ha le caratteristiche promesse dal venditore, indicate sull’etichetta o nelle pubblicità. Fanno eccezione solo gli articoli di cui, al momento dell’acquisto, si conoscono già i difetti (es. quelli venduti scontati proprio per questo motivo);
  4. dà diritto alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto: il compratore (e non il venditore) ha facoltà di scegliere tra le due opzioni. Se non è possibile né riparare né sostituire il bene, l’acquirente ha diritto a una riduzione del prezzo o alla totale restituzione del denaro;
  5. il prodotto va riportato al rivenditore entro 2 mesi dalla scoperta del difetto. Entro 6 mesi dall’acquisto si presume che ogni difetto sia preesistente all’acquisto stesso, quindi non dev’essere dimostrato dall’acquirente (cioè non c’è “l’onere della prova”);
  6. è il venditore che risponde dei difetti di conformità del prodotto ed è lui che deve occuparsi di mandare il prodotto in riparazione o sostituirlo. Non può “scaricare” il cliente all’assistenza, anche se quasi sempre tenta di farlo;
  7. la garanzia è del tutto gratuita e non possono essere richieste spese accessorie per la riparazione o il trasporto del prodotto al centro di assistenza. Anche il montaggio (es. di mobili componibili) è coperto dalla garanzia.

Reclamo verbale e scritto

Per far valere la garanzia è necessario presentarsi nel negozio con lo scontrino (meglio farne anche una copia). Se il venditore si oppone o tergiversa, fate seguire alla richiesta verbale una raccomandata che dimostri la contestazione del difetto in data certa. Se nemmeno questa funziona, non vi resta che far valere i vostri diritti tramite le associazioni dei consumatori.

È importante ricordare che il consumatore può agire per chiedere che il venditore rimedi per i difetti non dolosamente occultati entro ventisei mesi dalla consegna del bene.

Ricordiamo, infatti, che l’articolo 1490 del Codice Civile stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta risulti essere immune da vizi che la rendano non idonea all’uso a cui è destinata e nel diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Ad ogni modo la garanzia può essere derogata contrattualmente. La protezione offerta al consumatore dal Codice del Consumo non può essere in alcun modo ridotta dalla volontà delle parti (irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore).