La differenza tra socio accomandatario e socio accomandante

Nella disciplina giuridica c’è grande differenza tra socio accomandatario e accomandante. Ecco il loro ruolo all’interno di una S.a.s. e di una S.a.p.a.

Il socio accomandatario e il socio accomandante sono gli individui che formano sue tipi di aziende: le S.a.s. (Società in accomandita semplice) e le S.a.p.a.(Società in accomandita per azioni). Le differenze tra i due tipi di soci sono molte e vanno dalla responsabilità in caso di crisi dell’azienda e impossibilità di ripagare i debiti fino alle diverse funzioni e i compiti che hanno all’interno della società. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui soci accomandatari e sui soci accomandanti.

Chi sono i soci accomandatari

I soci accomandatari sono gli unici a poter amministrare la società e rispondo in solido in caso di debiti non ripagati. In parole semplici, hanno una responsabilità illimitata verso i creditori e rispondono direttamente con il proprio patrimonio nel caso in cui devono ripagare i debiti. I creditori della società possono chiedere i pignoramenti sia sul conto corrente che sulle proprietà immobiliari. Il ruolo del socio accomandatario è molto simile all’imprenditore con una ditta individuale.

Chi sono i soci accomandanti

I soci accomandanti non hanno nessun diritto sull’amministrazione della società, ma partecipano alla divisione degli utili. Nel caso in cui l’azienda entra in crisi e deve ripagare dei debiti, risponde solamente per le quote societarie in suo possesso e non ha una responsabilità illimitata. In questo modo, mette al riparo il proprio patrimonio da qualsiasi tentativo di pignoramento. Inoltre, i soci accomandanti non possono portare avanti gli affari in nome dell’azienda (divieto di ingerenza), a meno che non ricevano una procura dall’amministratore. Se non rispettano questa norma possono essere esclusi dall’azienda e rispondono illimitatamente in caso di debiti e pignoramenti. Infine, hanno il dovere di controllare i bilanci della società e tutti gli altri documenti contabili.

Atto costitutivo S.a.s e S.a.p.a.

L’atto costitutivo di una S.a.s o di una S.a.p.a. deve riportare i nomi dei soci accomandatari e dei soci accomandanti in modo che un’azienda creditrice sa a chi può richiedere i soldi. La ragione sociale, invece, deve contenere il nome almeno di uno dei soci accomandatari. Nel caso in cui nell’atto costitutivo venga meno uno di questi requisiti, per i soci accomandatari verranno applicate le norme delle Società semplici, mentre i soci accomandanti risponderanno solamente per le loro quote.