Pensione anticipata e assegno di invalidità: le regole Inps

L'Inps chiarisce i requisiti per la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione anticipata per i dipendenti pubblici

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Redazione

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Con la circolare n. 10 del 30 gennaio 2020 l’Inps chiarisce le modalità di accesso alla pensione di vecchiaia per i dipendenti della Pubblica amministrazione, iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria, titolari di assegno di invalidità.

Per i lavoratori della Pubblica amministrazione, l’assegno di invalidità si può trasformare in pensione di vecchiaia nel momento in cui si possiedono i requisiti assicurativi, contributivi, sanitari.

Limite ordinamentale e assegno ordinario di invalidità

Al compimento del 65° anno di età (limite ordinamentale previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), se il lavoratore – dipendente pubblico – ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione, l’Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego. Negli altri casi i dipendenti pubblici vengono trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei requisiti di pensione e delle relative condizioni. Dopodiché l’Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego.

Per fare luce sulle regole da applicare l’Inps chiama in causa anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che stabilisce: “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”.

Pensione di vecchiaia anticipata, requisiti e condizioni

L’Inps ricorda i requisiti e le condizioni richieste per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata:

  • accertamento dello stato di invalidità che non deve essere inferiore all’80%;
  • compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita;
  • maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario).

Tutti i dettagli per lavoratori e le Pubbliche Amministrazioni interessate nel testo integrale della circolare numero 10 del 30 gennaio 2020.