Visita fiscale e gravidanza a rischio: c’è esclusione?

La visita fiscale può essere fatta anche in caso di gravidanza a rishio, ma non c'è obbligo di reperibilità al proprio domicilio da parte della donna incinta

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Redazione

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L’esonero della visita fiscale, in caso di astensione dal lavoro per motivi di salute, è prevista solamente in alcuni casi. In particolare, le donne a cui è stata diagnosticata una gravidanza a rischio non hanno l’obbligo di essere reperibili presso l’indirizzo comunicato al datore di lavoro e all’ Inps. Questa regola vale tanto per le dipendenti pubbliche che per le lavoratrici del settore privato. L’interdizione anticipata di maternità è una misura riservata a tutela delle donne in attesa di un bambino, che non sono in grado di continuare a svolgere la normale mansione lavorativa fino al settimo od ottavo mese di gravidanza.

I casi in cui il medico diagnostica una gravidanza a rischio possono dipendere sia dallo stato di salute della donna, che dalle condizioni di lavoro. L’esonero della visita fiscale per l’anticipazione del congedo obbligatorio di maternità è regolato dalla Legge 151/2011 articoli 16 e 17. Essa prevede astensione anticipata quando: insorgono gravi complicanze nel corso della gravidanza, le condizioni di lavoro od ambientali non sono idonee per la donna incinta, ma soprattutto non vi è alcuna possibilità per la lavoratrice di essere spostata temporaneamente a svolgere altre mansioni.

Per ottenere l’esonero della visita fiscale è necessario recarsi presso la propria ASL di competenza, presentando il certificato di gravidanza e l’attestazione di gravidanza a rischio, rilasciata dal proprio ginecologo. L’astensione dal lavoro può avvenire già dalla data di rilascio del certificato di gravidanza a rischio, anche se è necessario attendere 7 giorni per avere l’approvazione da parte degli uffici sanitari. In caso di mancata risposta, vale la regola del silenzio assenso. L’astensione anticipata dal lavoro può essere richiesta da tutte le categorie di lavoratrici, comprese le autonome.

La visita fiscale con esonero di presenza, è possibile anche per altri motivi. Il Decreto Legge del 21 gennaio 2016 ha introdotto, infatti, alcune importanti novità in materia. L’esonero della visita fiscale è stato esteso anche ai dipendenti privati con gravi malattie, che richiedono terapie salvavita, e per stati patologici che comportano un’ invalidità pari ad almeno il 67 %. Le fasce orarie di reperibilità presso il domicilio, relative a tutte le altre assenze lavorative per motivi di salute, sono rimaste invece invariate.