Tutto quello che c’è da sapere sul contratto di appalto

Il contratto di appalto permette di compiere un'opera per conto di un committente. Ecco come funziona e come stipularlo

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Redazione

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La definizione del contratto di appalto la fornisce il Codice Civile all’art.1655 CC, il quale sancisce: “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Gli articoli successivi, invece, descrivono in maniera più dettagliata la disciplina.

Definizione di appalto

I contratti di appalto sono stipulati da un soggetto, detto appaltatore, che si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere un’opera specifica o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato espressamente autorizzato dal committente. Il contratto di appalto si usa spesso nella costruzione di beni immobili o mobili, e nella fornitura di servizi di assistenza, consulenza, vigilanza.

Il corrispettivo in denaro

Il corrispettivo in denaro cui han diritto l’appaltatore di solito viene stabilito dalle parti prima di procedere. Queste ne stabiliscono l’entità e le modalità. Se non si riesce a raggiungere un accordo economico sul compenso, quest’ultimo si calcola o facendo riferimento alle tariffe esistenti o agli usi o, in ultima istanza, con provvedimento del giudice.

Autorizzazione alle variazioni

L’appaltatore, una volta trovato l’accordo, non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se non tramite autorizzazione del committente. L’autorizzazione deve essere concessa per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo totale dell’intera opera è già stato precedentemente determinato, non ha diritto a compenso per le successive variazioni e per le aggiunte, tranne nel caso di nuovo accordo tra le parti.

Modifiche necessarie al progetto senza accordo

In caso che, per l’esecuzione dell’opera è necessario fare delle variazioni rispetto al progetto originario e le parti non si accordano, spetta al giudice determinare le variazioni da inserire e stabilire le eventuali variazioni di prezzo. Se l’importo delle variazioni supera un sesto del prezzo complessivo, l’appaltatore può rescindere il contratto ottenendo, secondo le circostanze, una equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, anche il committente può recedere dal contratto corrispondendo un indennizzo.

Diritti del committente

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il committente può fissare un termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni e qual ora trascorso il termine stabilito, il contratto si risolve.

Variazioni costi del materiale da usare

Se, dal momento della stipula del contratto di appalto, si sono verificati variazioni nel costo dei materiali o della mano d’opera che possono aumentare o diminuire il costo di un decimo rispetto al prezzo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Scioglimento del contratto

Il committente può recedere dal contratto di appalto, anche l’opera è già iniziata, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione al prezzo pattuito per l’opera intera.

Consegna dell’opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera. La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire. Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.

Garanzia per le difformità e i vizi dell’opera

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera pur sapendo delle difformità o i vizi erano da lui conosciuti. Il committente può denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.