Agevolazioni prima casa, nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Agevolazioni prima casa, le nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 653/2021, ha fornito nuove indicazioni in merito all’accesso alle agevolazioni prima casa. All’Amministrazione finanziaria si è rivolto nello specifico un contribuente che, essendo in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio, ha chiesto se fosse possibile per lui usufruire dello sconto “sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del contratto di mutuo“.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e le relative spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di trasferimento il riconoscimento coincide con il versamento delle imposte di registrazione

Come ha ricordato la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni relative all’acquisto della prima casa nonché prima abitazione sono subordinate al rilascio di precise dichiarazioni (previste dalla norma) e al possesso di determinati requisiti.

Per quanto riguarda però il caso specifico, alla richiesta di delucidazioni in merito al riconoscimento del bonus fiscale spettante (ovvero se questo coincide con il momento del pagamento delle imposte di registrazione o alla stipula del contratto), l’Agenzia delle Entrate si è rifatta a quanto precisato da ultimo nella risoluzione 38/E del 28 maggio 2021, con la quale è stato chiarito che è possibile chiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale.

Per questo motivo, è stato aggiunto nell’Istanza, “considerato che la descritta agevolazione ‘prima casa’ trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale”, si può ritenere oggi che l’interpellante – o chiunque nella sua stessa posizione – possa usufruire delle agevolazioni disciplinate in riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione, ovvero al momento del versamento delle imposte dovute per la registrazione del trasferimento (qui la guida completa alle agevolazioni).

Agevolazioni prima casa: nessun rilievo al momento della stipula del contratto

L’Agenzia delle Entrate, nello spiegare la rilevanza del momento in cui l’istante dovrà rendere le dichiarazioni previste dal legislatore per l’accesso al bonus, nell’Interpello in questione si è riallacciata poi a quanto stabilito dalla risoluzione n. 38/E del 2021, nella parte in cui si afferma che: “le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. (…), tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”.

Pertanto, nel confermare che le soluzioni interpretative assunte con il predetto documento di prassi sono utilizzabili anche nel regime agevolativo prima casa, si può concludere che “nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo“.

Come sempre le indicazioni che vengono fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate prendono spunto da un caso specifico. Ma, nella maggior parte dei casi, possono costituire un ottimo spunto per i contribuenti che si trovano in una situazione simile. Soprattutto per evitare di commettere degli errori che potrebbero far perdere delle agevolazioni molto importanti nel momento in cui si predispone la dichiarazione dei redditi per pagare le tasse.