Informazioni sulla deducibilità dell’auto aziendale

Deducibilità dell'auto aziendale: la percentuale dell'IVA è del 100% se il veicolo è utilizzato per attività professionali, del 40% se viene utilizzato anche per attività personali

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le imprese e i professionisti possono portare in detrazione il costo dell’auto aziendale. Anche la macchina è uno strumento di lavoro, come il computer o la scrivania del proprio ufficio. Con la differenza che i costi devono essere gestiti in maniera differente. Quando le imprese ed i professionisti utilizzano delle auto per la propria attività è necessario fare due distinzioni: i veicoli a deducibilità integrale e quelli a deducibilità limitata.

A disciplinare i veicoli a deducibilità integrale ci pensa l’articolo 164, comma 1, lettera a) del DPR n 917/86 (TUIR). Per quelli a deducibilità ridotta è necessario rifarsi all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del DPR n 917/86 (TUIR).

Volendo entrare nel dettaglio, la normativa provvede a distinguere espressamente tra:

  • i veicoli che sono esclusivamente strumentali e che vengono utilizzati nell’attività dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico, come i taxi;
  • i veicoli che sono parzialmente deducibili, perché usati anche per scopi privati;
  • i veicoli dei rappresentanti e degli agenti di commercio.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa prevede la normativa.

Limite di deducibilità dell’auto

Ovviamente non è possibile scaricare per intero tutti i costi del mezzo, c’è un limite per la deducibilità dell’auto da rispettare. Innanzitutto c’è da premettere che le percentuali o aliquote di detraibilità variano non solo a seconda del contribuente, ma anche in base all’uso della vettura, ovvero se è al 100% utilizzato per l’impresa o anche a fini personali.

A questo punto possiamo dire che per professionisti e artigiani i costi per acquisto, leasing, noleggio a lungo e breve termine dell’auto sono deducibili al 20%, mentre l’IVA (lorda) al 40% se il veicolo è utilizzato sia per attività professionale che personale, al 100% se è utilizzato solo per attività professionale. Stesso discorso per le aziende, che possono detrarre l’IVA sempre al 100% se è ad uso esclusivo dell’impresa, altrimenti si applicano le stesse aliquote dei professionisti.

Le auto, nel caso in cui dovessero essere affidate in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime più favorevole rispetto a quello ordinario. In questo caso la percentuale di deducibilità delle spese è pari al 70%. Non esiste, inoltre, un limite al costo di acquisizione del veicolo. Il limite del 70% si applica:

  • al costo di acquisizione del veicolo, indipendentemente dal titolo di detenzione: acquisito, leasing o noleggio;
  • alle spese di impiego, tra le quali rientrano: carburante, pedaggio e assicurazione.

Il discorso, invece, cambia per gli agenti di commercio e rappresentanti. Questi contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione il 100% dell’Iva sull’atto di acquisto del veicolo e sulle spese di impiego. Un po’ diversa la questione relativa alla deducibilità: possono dedurre l’80% con il massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di 25.823 euro. Discorso simile per le spese di impiego, che risultano essere deducibili sempre all’80%.

Deduzione dei costi auto: uso personale e uso professionale del mezzo

Ovviamente, il Fisco distingue tra uso strumentale cioè dedicato interamente all’attività aziendale dell’auto e uso strumentale, prevedendo tassazioni diverse. Ovviamente, non è necessario dividere l’uso privato e lavorativo dell’auto, tanto che sono previste delle deducibilità per le auto dei professionisti che svolgono la doppia funzione personale e strumentale, seppure con percentuali diverse di detrazione.

Ma come si fa a dimostrare la destinazione d’uso della propria macchina? In base al principio di inerenza, ovvero è il contribuente che deve dimostrare che ogni utilizzo del mezzo sia legato alla propria attività professionale: se risulta coerente, allora, potrà richiedere una deducibilità maggiore dei costi dell’auto.

Questa deducibilità si può applicare su ogni auto?

Tutto questo discorso è valido solo per le vetture che possono trasportare fino a 8 persone. Dai 9 passeggeri in su e per le altre categorie di veicoli, i regolamenti e i limiti per la deducibilità dell’auto sono diversi e specifici a seconda della funzione.

È conveniente fare una deduzione dei costi auto?

Sicuramente sì. Soprattutto per le nuove aziende è un modo per abbattere i costi di investimento. Anche professionisti e artigiani possono trarne diversi benefici: infatti, non essendo necessario un uso esclusivamente lavorativo dell’auto per fare richiesta di deduzione dell’auto aziendale, si può sempre risparmiare qualcosa, in particolare sull’IVA.

Come funziona la deducibilità degli autocarri

Come funziona la normativa relativa agli autocarri? Questi mezzi costituiscono dei veicoli destinati al trasporto delle cose e delle persone che si occupano proprio del trasporto delle cose stesse. Il legislatore non ha previsto delle norme specifiche che servano per regolamentare la deducibilità degli autocarri. Questo significa, in estrema sintesi, che le spese sostenute risultano essere completamente deducibili, purché siano utilizzati per l’attività dell’impresa. E che siano inerenti alle attività svolte.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate si impegna nel contrastare l’utilizzo di quelli che vengono utilizzati come dei falsi autocarri: questi vengono assimilati alle autovetture e quindi sono assoggettati alla deducibilità limitata. Un autocarro viene ritenuto falso nel momento in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • immatricolazione come N1, veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate;
  • codice carrozzeria F0;
  • numero posti a sedere maggiore o uguale a 4;
  • potenza motore (kw)/portata (tonnellate) maggiore o uguale a 180.